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 Aggiornato al 13 giugno 2014
 
 Articolo 3
 Definizioni
 1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si 
		  intende per :
 a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi 
		  estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
		  professionale eventualmente svolta ;
 ...
 c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce 
		  nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, 
		  artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
 
 Articolo 63
 Passaggio del rischio
 1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di 
		  provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del 
		  danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si 
		  trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o 
		  un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente 
		  in possesso dei beni.
 2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore gia’ nel momento 
		  della consegna del bene al vettore qualora quest’ultimo sia stato 
		  scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal 
		  professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti 
		  del vettore.
 
 gazzettaufficiale.it
 Codiceconsumo.pdf
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