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D.LGS 205/2006 - D.LGS 21/2014
Aggiornato al 13 giugno 2014
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si
intende per :
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivitą imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta ;
...
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attivitą imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
Articolo 63
Passaggio del rischio
1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di
provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del
danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si
trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o
un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente
in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore gia’ nel momento
della consegna del bene al vettore qualora quest’ultimo sia stato
scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal
professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti
del vettore.
gazzettaufficiale.it
Codiceconsumo.pdf
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